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Dichiarazione di Valore / Riconoscimento della qualifica estera in Italia

Dichiarazione di Valore /  Riconoscimento della qualifica estera in Italia


La Dichiarazione di Valore non è una forma di riconoscimento del titolo, ma un documento di natura informativa che gli istituti di formazione e le Amministrazioni competenti per il riconoscimento dei titoli in Italia possono utilizzare per la valutazione dei titoli stessi, ai fini del proseguimento degli studi, dell’esercizio di professioni regolamentate, etc.


Le informazioni riportate nella Dichiarazione di Valore riguardano: natura e livello dell’istituzione che ha emesso il titolo estero; durata legale del corso di studio; requisiti di accesso al corso; eventuale votazione ottenuta con riferimento al sistema di valutazione vigente; valore del titolo nel Paese di origine ai fini del proseguimento degli studi ed eventualmente dell’esercizio della professione; ogni altra informazione eventualmente ritenuta utile alla sua valutazione in Italia.


Legalizzazione
Sono esentati dalla “legalizzazione” i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961), in questi casi la legalizzazione è sostituita dalla “Apostille”.


Apostille
È in vigore, dunque, tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. E’ necessario far apporre, sul titolo estero, la cosiddetta “Postilla dell’Aja” prima di richiedere la Dichiarazione di Valore. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille. La “Apostille” non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude. Per consultare l’elenco degli Stati aderenti e le autorità competenti a rilasciare l’Apostille.


Con la ratifica della Convenzione di Lisbona, avvenuta tramite Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.

È quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro sistema prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.


Per che scopo è richiesto il riconoscimento della qualifica estera in Italia?

La risposta a questa domanda potrà indicarci sin da subito la procedura più adeguata e l’ente preposto al suo svolgimento: senza tale indicazione preliminare, sia l’ente che il possessore di qualifica estera rischiano di non ottenere alcun risultato utile ai propri scopi, oltre a perdere tempo in procedure più lunghe e complicate che potrebbero vanificare la richiesta di riconoscimento.


Procedure di riconoscimento finalizzato

Categoria

Scopo del riconoscimento

Ente responsabile

Riferimento normativo

Riconoscimento accademico Accesso ad un corso/Prosecuzione degli studi Università e Istituzioni AFAM Art. 2 Legge 148/2002 e Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022
Abbreviazione di corso/Riconoscimento periodo studi/Riconoscimento di crediti
Conseguimento del corrispondente titolo italiano (equipollenza)
Riconoscimento non accademico Accesso a pubblici concorsi Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per i titoli accademici Art. 38 D.Lgs. 165/2001; Art. 2 DPR 189/2009; Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022
Attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva nei pubblici concorsi/Progressione di carriera nella P.A. Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) tramite domanda rivolta all'amministrazione interessata Art. 3 DPR 189/2009; Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022
Fini previdenziali/Riscatto periodo di studi
Iscrizione ai Centri per l'impiego
Accesso al praticantato o tirocinio successivi al conseguimento del titolo
Assegnazione di borse di studio e altri benefici Amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) Art. 4 DPR 189/2009; Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022
Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie Amministrazione interessata con parere del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per i titoli accademici Art. 12 Legge 29/2006
Selezioni pubbliche di personale non dipendente Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) tramite domanda rivolta all'amministrazione interessata Art. 1 comma 28-quinquies Legge 15/2022;
Riconoscimento professionale Esercizio di professione regolamentata (es. Chimico, Medico, Psicologo, Ingegnere, ecc.): Ministero che vigila la professione (es. Salute, Giustizia, MUR, ecc.) Direttiva 2005/36/CE e Direttiva 2013/55/UE
Accesso al mercato del lavoro per professioni non-regolamentate Datore di lavoro n.a.


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